ROTTAMAZIONE-TER 2019
Il decreto fiscale 119/2018, collegato alla Legge di bilancio 2019, ha introdotto la c.d. Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali.
AMBITO SOGGETTIVO E AGEVOLAZIONI
Con la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) è possibile “rottamare” i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: il debito sarà così diminuito delle sanzioni e degli interessi di mora.
COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE-TER
Per aderire alla Rottamazione-Ter è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione.
COSA SUCCEDE UNA VOLTA FATTA DOMANDA DI ADESIONE
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una Comunicazione:
· di accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
· di eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure con un piano di dilazione:
· fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;
· fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:
– le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
– le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
CONTRAVVENZIONI STRADALI
In riferimento alle violazioni al codice della strada, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono da corrispondere le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Ciò premesso, si pregano i clienti interessati ad effettuare le verifiche preliminari sulla situazione debitoria, ed eventualmente ad aderire alla Rottamazione-ter, di rivolgersi allo Studio entro e non oltre il 5/04/19.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.
(Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)