La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6737/18, ha emesso un’interessante pronuncia con la quale, mitigando il proprio previgente orientamento, ha sancito l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, e quindi la responsabilità penale, in capo al legale rappresentante di una società che, trovandosi in difficoltà economica, aveva scelto consapevolmente di omettere il versamento delle ritenute fiscali pur di far fronte al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, quali soggetti tutelati dalla Costituzione avuto riguardo, in particolare, per il diritto al lavoro.
L’imprenditore in oggetto aveva difatti sostenuto di non aver potuto accantonare mensilmente le somme necessarie per gli importi da versare a causa della crisi di liquidità che aveva colpito l’azienda ed aveva quindi ritenuto più opportuno far fronte al pagamento dei lavoratori dipendenti.
Accogliendo il ricorso dell’imprenditore, con conseguente rinvio degli atti alla Corte d’Appello, la Corte di Cassazione ha rilevato che quest’ultima non avrebbe adeguatamente motivato la propria sentenza avuto riguardo per l’elemento soggettivo «non potendo a priori escludere che la convinzione che i dipendenti necessitassero l’immediata corresponsione di “mezzi di sostentamento necessari” per loro e per le loro famiglie, se realmente fosse stata propria dell’imputata e se realmente l’avesse indotta a pagarli a costo di omettere il versamento delle ritenute, fosse stata nel caso concreto compatibile con il dolo del reato in questione, ovvero con una contestuale consapevolezza di illiceità».
La Suprema Corte ha quindi mitigato il suo risalente orientamento, attribuendo maggior rilievo per la necessità di tener conto il singolo contesto e le situazioni eterogenee che possono colpire le aziende nel corso di una crisi economica, che pertanto non va ricondotta necessariamente alla mala gestio dell’imprenditore.
(a cura dell’Avv. Giulio Fanti)