L’Agenzia delle Entrate ha emesso, in data 4 aprile 2018, l’atteso provvedimento con il quale ha individuato gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la deducibilità e la detraibilità IVA del relativo costo.
Come avevamo indicato nella nostra circolare, che abbiamo già provveduto ad aggiornare alla luce del sopracitato provvedimento, la Legge di Bilancio 2018 aveva inizialmente previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2018, al fine di poter dedurre e detrarre il costo inerente a detti acquisti, il titolare di partita IVA avrebbe dovuto pagare esclusivamente con carta di debito, credito o prepagata, comunque con totale esclusione dell’uso del contante, riservato ai soli privati.
La disposizione aveva posto molti interrogativi e creato non poche perplessità alla luce delle svariate modalità di pagamento con le quali sono usualmente effettuate le transazioni inerenti agli acquisti di carburanti (carte petrolifere, ricevute bancarie, addebito diretto).
Sulla base delle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, al fine di poter detrarre l’IVA e dedurre il costo sostenuto, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere ora effettuato, sostanzialmente, con tutti i mezzi di pagamento, ad esclusione del contante, riservato in pratica ai soli privati.
La modifica normativa ha altresì colmato una lacuna esistente nel testo previgente, precisando che l’estensione dei mezzi di pagamento ammessi ha valenza sia ai fini della detraibilità dell’IVA che della deducibilità dalle imposte sui redditi.
Alla luce delle nuove disposizioni sono quindi ammessi altresì gli assegni, i vaglia nonché i pagamenti elettronici di cui all’art. 5 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra i quali, per esempio, l’addebito diretto (SDD), i bonifici, i bollettini postali, oltre ovviamente alle carte di credito, debito, prepagate nonché gli altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito in conto corrente.
E’ inoltre necessario effettuare un’importante precisazione.
L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le forme di pagamento qualificato sono ritenute idonee anche nei casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione del prodotto per effetto di specifici accordi, cosa che si verifica, ad esempio, con le carte emesse dalle società petrolifere. Ovviamente, anche in detta ipotesi, il pagamento dovrà essere effettuato nelle modalità indicate nel provvedimento sopracitato.
E’ stata anche precisata la validità delle carte ricaricabili e dei buoni carburante, purché la cessione/ricarica sia documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017 e regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.
Per ogni ulteriore informazione a riguardo, vi rinviamo alla nostra circolare.
Riferimenti:
– Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04-04-2018
– Circolare Studio Fanti Selleri
(cura dell’Avv. Giulio Fanti)