Gentili Clienti,
con il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, è stata corretta la lista delle attività consentite, apportando alcune modifiche a quanto stabilito D.P.C.M. del 22.03.2020 che aveva previsto la chiusura fino al 3.04.2020 di tutte le attività produttive non considerate strategiche, salvo particolari eccezioni (ns. circolare n. 8/2020).
Con il decreto ministeriale sopracitato la lista delle attività escluse dalla sospensione è stato aggiornato come dal nuovo allegato che vi inoltriamo.
Sono state inoltre previste le seguenti prescrizioni, riferite a talune attività:
a) le «Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)» (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le «Attività dei call center» (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di «call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le «Attività e altri servizi di sostegno alle imprese» (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito, cogliamo l’occasione per porgere un saluto cordiale.
(Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)