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Circolare di Studio n. 3/2019: Esterometro

ESTEROMETRO

A partire dall’01.01.2019 è stato introdotto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

È stata perciò introdotta, per chi opera con l’estero, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, altrimenti detta “Esterometro”.

1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE
I dati da inoltrare all’Agenzia delle Entrate sono: i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, oppure la tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento.

2. REQUISITI TECNICI
Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utilizzare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.
Ai fini dell’accettazione del file, è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l’apposizione della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate).

3. PERIODICITÀ DELL’ADEMPIMENTO
La comunicazione avrà una cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (fatture attive) o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (fatture passive).
Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA; pertanto, ad esempio, una fattura passiva datata 10.02.2019, ma ricevuta e registrata il 10.03, dovrà essere inviata entro il 30.04.2019.
Si evidenzia quindi che il primo adempimento è previsto per il 28 febbraio 2019.

4. AMBITO SOGGETTIVO
Per quanto attiene l’ambito soggettivo, l’obbligo di comunicazione ricade sui soggetti residenti e stabiliti in Italia relativamente alle operazioni nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti ma identificati.

5. AMBITO OGGETTIVO
Le operazioni da comunicare sono quelle di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Vale la pena ricordare quindi che devono essere trasmesse anche le fatture verso soggetti comunitari non stabiliti ancorché identificati, le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti, le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari, le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori Extra Ue.

6. ESCLUSIONI
Seppure non espressamente menzionati dalla normativa, si ritiene poi che rimangano estranei all’Esterometro i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio, contribuenti nel regime speciale degli agricoltori, medici e farmacisti.
Possono invece non essere comunicate le operazioni per le quali sono state emesse bollette doganali e per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Se si vorrà evitare l’Esterometro inviando le fatture in formato elettronico al Sistema di Interscambio, il codice destinatario da indicare è “0000000” per i soggetti non residenti, non stabiliti ma identificati oppure “XXXXXXX” per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati. Mentre nel campo “Identificativo fiscale” andrà indicata la “P. Iva comunitaria” per i soggetti UE ovvero i codice “OO 99999999999” per i soggetti Extra Ue.

7. SANZIONI
In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di 500 euro, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.

INTRASTAT
Nonostante l’introduzione dell’Esterometro, l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

1. SEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 2018
Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).
Ricordiamo a tal proposito che l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha introdotto delle semplificazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (“Intrastat”).
Riepiloghiamo nella tabella seguente le misure di semplificazione:

OPERAZIONI PASSIVESemplificazioniOPERAZIONI ATTIVESemplificazioni
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni

(Modello INTRA 2bis)

Trasmissione obbligatoria solo ai fini statistici con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200 mila Euro.Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni

(Modello INTRA 1bis)

Trasmissione obbligatoria mensile, qualora l’ammontare realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, di cessioni intracomunitarie di beni sia uguale o superiore a 100 mila Euro.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi

(Modello INTRA 2quater)

Trasmissione mensile sono ai fini statistici  qualora l’ammontare totale trimestrale di delle prestazioni di servizi acquistati sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100 mila Euro.Elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quarter)Per tale modello, l’unica variazione riguarda l’individuazione del “Codice servizio”, procedura che viene semplificata, riducendo così, del 50%, i codici da individuare.

Il nuovo sistema richiede che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.

2. ELENCO PAESI UE

AustriaEstoniaLettoniaRegno Unito
BelgioFinlandiaLituaniaRomania
BulgariaFranciaLussemburgoSlovacchia
CechiaGermaniaMaltaSlovenia
CiproGreciaPaesi BassiSpagna
CroaziaIrlandaPoloniaSvezia
DanimarcaItaliaPortogalloUngheria

Brexit: per il momento il Regno Unito resta membro a pieno titolo dell’UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.

A tal fine chiediamo cortesemente che tutta la documentazione utile all’espletamento degli obblighi elenchi Intrastat ed Esterometro sia consegnata allo Studio entro e non oltre il giorno 10 di ogni mensilità.

Restiamo a disposizione per ogni necessità di chiarimenti.

Cordiali saluti.

(A cura della Dott.ssa Giulia Mortella – il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)