Circolare di Studio n. 17/2020: Finanziamenti alle imprese garantiti da SACE S.p.A.
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Circolare di Studio n. 20/2020: D.L. “Rilancio” – Agevolazioni per interventi edilizi e di efficientamento energetico
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Circolare di Studio n. 21/2020: D.L. “Rilancio” – Credito di imposta per canoni, leasing, utilizzo di immobili ad uso non abitativo nonchè affitto d’azienda

Gentili Clienti,

nel Decreto Legge  n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, è previsto, per determinate attività ed a specifiche condizioni, un credito d’imposta in favore dei conduttori, degli utilizzatori di immobili ad uso non abitativo, oltre che degli affittuari di aziende, con riferimento ai canoni pagati.

 

Ambito soggettivo

Possono fruire le credito d’imposta i seguenti beneficiari, purchè abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro:

  • Esercenti attività d’impresa;
  • Esercenti arti e professioni;
  • Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per quanto concerne le strutture alberghiere ed agrituristiche, il credito è riconosciuto indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari del periodo d’imposta precedente.

 

Immobili interessati

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, gli immobili, oltre ad avere uso non abitativo, devono essere destinati allo svolgimento delle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell’attività istituzionale (per gli enti non commerciali).

 

Tipologia di contratto

Il credito di imposta spetta con riferimento ai seguenti contratti:

  • contratti di locazione immobiliare;
  • contratti di leasing immobiliare
  • contratti di affitto d’azienda, comprensivo di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività;
  • contratti di servizio a prestazioni complesse quali, ad esempio, i “contratti di service” che mettono a disposizione locali ed ulteriori servizi (locali condivisi ad uso ambulatorio o studio professionale con servizi comuni di segreteria, centralino, ecc…)

 

Condizioni

Il credito d’imposta è riconosciuto sulla base dell’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito spetta a condizione che i conduttori, utilizzatori o gli affittuari, esercenti l’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta percento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

Determinazione del credito d’imposta

L’ammontare del credito di imposta varia a seconda della tipologia del contratto con il quale è concessa la detenzione o l’utilizzo dell’immobile ed è quantificato con riferimento a ciascun mese come segue:

A) 60 percento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili;

B) 30 percento del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

 

Utilizzo del credito di imposta

Quanto alle possibilità di utilizzo del credito di imposta è consentito:

  • utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
  • utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’ 17 D.Lgs. 241/1997, successivamente al pagamento dei canoni di riferimento;
  • cederlo al locatore o al concedente a fronte di uno sconto in fattura di pari ammontare sul canone da versare;
  • cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

Nel caso in cui il locatario, l’utilizzatore o l’affittuario si avvalga della facoltà di cessione del credito d’imposta al locatore o concedente, quest’ultimo può fruirne con le seguenti modalità:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

 

Cumulabilità

Per espressa previsione normativa, il credito in oggetto non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), con riferimento al canone di locazione del mese di marzo 2020.

 

Trattamento fiscale

Il contributo non è imponibile ai fini IRPEF/IRES/IRAP né concorre al pro-rata di deduzione di spese generali e interessi passivi.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.

 

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)