Il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, ha introdotto ulteriori tipologie di detrazioni fiscali, quindi di crediti d’imposta, per i quali all’art. 122 ha previsto la possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto, di cessione a terzi, anche parziale.
Sebbene nel “Decreto Rilancio”, in ordine sparso, siano presenti anche altre disposizioni inerenti la cessione dei crediti fiscali (ad esempio il c.d. “bonus vacanze” di cui all’art. 176), in alcuni casi riprese nuovamente dall’art. 122 in esame, ci limitiamo ad illustrarvi quest’ultima norma la quale incardina i principi dell’istituto introdotto dal Governo al fine di rilanciare il settore edile e fornire un parziale ristoro dei pregiudizi e dei maggiori oneri sofferti per effetto dell’emergenza Covid-19.
Crediti d’imposta cedibili ex art. 122 D.L. 34/2020
L’opzione per la cessione del credito di imposta, qualora non si intenda usufruirne direttamente a mezzo compensazione, può essere effettuata per:
Cessionari del credito
I crediti di imposta possono essere ceduti a terzi soggetti, inclusi quindi anche i fornitori (c.d. “sconto in fattura”) nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Utilizzo da parte del cessionario
Il credito d’imposta acquisito potrà essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente (quindi si ritiene anche operando una nuova cessione) ed anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà tuttavia essere utilizzata negli anni successivi, né tantomeno essere richiesta a rimborso.
Compensazione del credito
Quanto alla compensazione del credito, non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 ed all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e quindi il credito potrà essere compensato, senza applicazione del limite annuo di un milione di euro (700.000 euro dal 2021), né di quello di 250.000 proprio dei crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Controlli e responsabilità
L’art. 122 del D.L. “Rilancio” precisa inoltre, che l’Amministrazione Finanziaria potrà controllare la spettanza del credito d’imposta, attivando l’accertamento e l’irrogazione di sanzioni, nei confronti dei soggetti beneficiari, ma i soggetti cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Ciò significa, in pratica, che eventuali problematiche riguardanti i requisiti che qualificano il beneficio (effettivo sostenimento delle spese, loro corrispondenza con quelle previste dalla legge, ecc…) restano a carico dell’originario beneficiario, senza che sia prevista alcuna responsabilità solidale del cessionario.
Esercizio dell’opzione e disposizioni attuative
L’opzione dovrà essere esercitata in via telematica dalla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” fino al 31-12-2021 secondo le disposizioni attuative che saranno illustrate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del quale si attende la pubblicazione.
Tale provvedimento attuativo è altresì atteso al fine di ricevere altri chiarimenti in merito alla norma tra cui, peraltro, la data a decorrere dalla quale si potrà “in concreto” operare la compensazione.
Prime note di commento
La disposizione, che avevamo già illustrato nell’ambito della trattazione dei bonus edilizi (ns. circolare 20/2020), desta indubbiamente un certo interesse sotto il profilo applicativo, sia per quanto concerne la possibilità di concordare con i fornitori il c.d. “sconto in fattura”, che per l’impiego a scopo di finanziamento con gli istituti di credito.
E’ evidente, tuttavia, che la scelta del contribuente circa l’opportunità di utilizzare il credito direttamente ovvero di esercitare l’opzione per la cessione dovrà essere oggetto di una preventiva valutazione di convenienza.
Va da sé, infatti, che il cessionario del credito, dovendo usufruire dello stesso nelle medesime tempistiche del cedente (che al contrario ne otterrà un beneficio immediato), pretenderà un corrispettivo per l’acquisizione del credito stesso.
Prima di optare per la cessione, pertanto, occorrerà effettuare il raffronto tra il costo dell’operazione e le proprie esigenze di liquidità, tenuto conto altresì di una serie di fattori soggettivi quali, a mero titolo esemplificativo, l’entità dei propri debiti d’imposta da compensare (non è previsto infatti rimborso né utilizzo futuro), oltre al rischio di non poter beneficiare della compensazione negli anni a venire (si pensi il caso dei bonus edilizi al 110 percento di durata quinquennale).
Sul punto, siamo a Vostra disposizione per fornirvi consulenza e comunque per ogni chiarimento.
(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)