Circolare di Studio n. 03/2018: modelli INTRASTAT – semplificazioni
12 Febbraio 2018
Rivalutazione terreni: possibile l’asseverazione della perizia dopo la cessione
27 Febbraio 2018

Abolizione della scheda carburanti e nuovi obblighi per la deducibilità e detraibilità ai fini IVA

Per effetto della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° luglio 2018 la scheda carburante non sarà più utilizzabile da aziende, professionisti e quindi dai titolari di Partita IVA in genere, ai fini della deducibilità delle spese inerenti ai carburanti e lubrificanti per autotrazione relative ai mezzi aziendali, a quelli esclusivamente strumentali nonché a quelli a deducibilità ridotta.

Dette spese, infatti, saranno deducibili, nonchè detraibili ai fini IVA, esclusivamente se il relativo pagamento sarà effettuato  a mezzo carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973 (quindi Banche, Poste Italiane S.p.A., intermediari finanziari, ecc…) nonché attraverso gli altri mezzi di pagamento individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04-04-2018.

Non è quindi ammesso mezzo di pagamento diverso dalla “moneta elettronica” o comunque “tracciabile”, pena la indeducibilità ed indetraibilità, ai fini IVA, del costo. In pratica, pertanto, il pagamento in contanti sarà limitato ai soli privati o comunque a chi, ancorché titolare di Partita IVA, non intende portare in deduzione e detrazione il costo del rifornimento.

A lato pratico, si segnala che le carte di credito, di debito o prepagate utilizzate dovranno essere intestate direttamente al titolare di partita IVA, con la conseguenza che, in presenza di più mezzi suscettibili ad essere utilizzati contemporaneamente, occorrerà quindi disporre di più carte elettroniche.

Oltretutto, sempre a pena di indeducibilità ed indetraibilità, ai fini IVA, del costo sostenuto, dal 1° luglio 2018 viene inoltre posto l’obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di certificare la cessione dei carburanti e lubrificanti nei confronti dei titolari di partita IVA a mezzo dell’emissione di fattura elettronica, che dovrà quindi essere sempre richiesta.

Di conseguenza, i gestori di distributori di carburanti, saranno esonerati dal certificare i corrispettivi solo per i rifornimenti effettuati ai privati.

Sebbene sia indubbio che le nuove disposizioni comporteranno un radicale mutamento delle “abitudini” ormai consolidatesi negli anni, si attendono, in ogni caso, degli ulteriori chiarimenti in quanto, dall’interpretazione rigida delle norme, così come ora formulate, pare che l’esercente, ad ogni rifornimento effettuato nei confronti di aziende o comunque partite IVA, sia tenuto ad emettere la fattura elettronica, anche per un’unica operazione.

Oltretutto l’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire entro il termine della giornata lavorativa e quindi sorgeranno delle indubbie problematiche per i rifornimenti effettuati al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto o comunque in modalità self service.

Segnaliamo infatti che, attualmente, la formulazione della norma non lascia grandi spazi ad un’interpretazione tale dal poter ritenere applicabile, nella fattispecie, del regime previsto dal D.L. 70/2011 per il quale, chi paga solo con moneta elettronica, può limitarsi ad annotare in contabilità il costo di acquisto del carburante sulla base delle risultanze dell’estratto conto periodico rilasciato dall’operatore finanziario, senza quindi necessità di ottenere al gestore della stazione di servizio l’emissione della fattura.

Quanto alle modalità di pagamento, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04-04-2018 ha ampliato il novero dei mezzi di pagamento ammessi in quanto la norma introdotta con la Legge di Bilancio, decisamente restrittiva, aveva suscitato non poche preoccupazioni e criticità che ora posso dirsi, almeno in parte, risolte.

Con riferimento ai mezzi di pagamento ammessi, vi rimandiamo al nostro articolo sul punto.

Riferimenti:

Provv. Agenzia delle Entrate 04-04-2018

Circolare Studio Fanti Selleri del 05-05-2018

(cura dell’Avv. Giulio Fanti – articolo aggiornato in data 05-04-2018 a seguito dell’emissione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04-04-2018)