Circolare di Studio n. 11/2018: fatturazione elettronica
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Circolare di Studio n. 2/2019: nuovo regime forfettario 2019
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Circolare di Studio n. 1/2019: bollo fatture elettroniche

BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2019

Dal 1° gennaio 2019 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica a una vasta platea di soggetti.

Sulle fatture elettroniche non è ovviamente possibile apporre fisicamente la marca da bollo: per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.

Pertanto il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l’apposito campo e pagare l’imposta di bollo in modalità telematica.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014”.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642/72.

Con il Comunicato Stampa n° 224 del 28/12/2018, il MEF ha annunciato che con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

In particolare, il decreto, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Il pagamento sarà da effettuare il ventesimo giorno del primo mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio per il primo trimestre pagamento entro il 20/04/19).

L’Agenzia quindi metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo:
• con addebito su conto corrente bancario o postale;
• utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

L’imposta di bollo è obbligatoria sulle fatture, anche mediche, di importo complessivo superiore a € 77,47 e che hanno per oggetto le seguenti operazioni :

• operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972;
• operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972;
• operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
• operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;
• fatture dei regimi dei minimi e dei forfettari che non comportano addebito IVA.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito, porgiamo cordiali saluti.

(A cura della Dott.ssa Giulia Mortella – Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)