E’ valida la rivalutazione del terreno che avviene sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione della compravendita del terreno stesso, purché redatta prima del rogito, fermo in ogni caso l’obbligo di indicare nel medesimo atto il relativo valore periziato nonché di provvedere al versamento, da parte del contribuente, dell’imposta sostitutiva dovuta nei termini e secondo le modalità di legge.
Questo è quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio, durante il quale ha sostanzialmente ribadito quanto indicato nella risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015.
L’Agenzia delle Entrate, già con il suddetto provvedimento, si era difatti uniformata all’orientamento della Corte di Cassazione la quale, attraverso differenti pronunce, aveva rilevato che, ai fini della rivalutazione suddetta, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato «sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito …» (v. ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714; negli stessi termini, ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729).
L’articolo 7 della legge 448 del 2001 ha previsto infatti la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e quindi scongiurando, in caso di vendita degli stessi, di dover far fronte alla ben più onerosa tassazione derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 67 e seguenti del TUIR in materia di plusvalenze.
A tal fine, la sopracitata normativa ha previsto l’onere far periziare il terreno, al fine di determinarne il valore che sarà assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, quale quello normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
Sul punto, al fine di dirimere definitivamente ogni incertezza sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha quindi espressamente fatto proprio quanto già statuito dalla Suprema Corte, al fine di individuare il momento dal quale il contribuente può fruire del maggior valore risultante dalla rivalutazione.
L’asseverazione della perizia, pertanto, sebbene costituisca comunque un presupposto indefettibile ai fini della rivalutazione, non deve quindi necessariamente precedere l’atto di compravendita, non producendosi, in tal caso, alcuna decadenza dall’agevolazione, fermo restando, in ogni caso, la necessità che la medesima sia comunque predisposta prima della formalizzazione dell’atto notarile e l’assolvimento degli altri obblighi imposti dalla legge in capo al contribuente.
(a cura dell’Avv. Giulio Fanti)