Come già anticipato nella nostra circolare n. 29/2020 del 1° settembre 2020, con il Decreto Rilancio è stata istituita la facoltà per i contribuenti di operare la cessione dei crediti fiscali relativi alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, che consente in pratica di monetizzare nell’immediatezza quanto si potrebbe invece portare in detrazione solo nel lungo periodo, aprendo di fatto l’accesso alle agevolazioni anche a coloro che, in passato, non potevano beneficiarne, in quanto incapienti sotto il profilo reddituale e non essendo consentito richiedere il credito di imposta a rimborso all’erario.
La cessione non è limitata ai soli crediti derivanti dal c.d. Superbonus 110% bensì è attuabile anche per buona parte delle agevolazioni edilizie c.d. “ordinarie” (ad esempio, manutenzioni straordinarie, risparmio energetico, bonus facciate, sisma bonus).
Sul punto osserviamo oltretutto che la cessione dei crediti fiscali diversi dal Superbonus 110 percento risulta addirittura più agevole e conveniente, da un punto di vista formale e procedurale, in quanto non presuppone che il contribuente osservi le rigorose disposizioni afferenti il c.d. “Superbonus”, quali in primis l’obbligatorio rilascio dell’asseverazione tecnica e del visto di conformità.
La cessione dei crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni edilizie riguardano, in generale, quelli afferenti alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178), la cedibilità delle spese relative al c.d. Superbonus 110 percento è stata tuttavia estesa anche a quelle che saranno sostenute nel 2022.
Ricordiamo inoltre che la facoltà di cessione è consentita sostanzialmente a tutti i soggetti aventi accesso alle agevolazioni di riferimento, inclusi, come accennato poc’anzi, quelli privi di reddito o il cui reddito non ha capienza tale da consentire di sfruttare le detrazioni.
La cessione può sostanzialmente avvenire a favore di chiunque, sia esso il fornitore, l’impresa esecutrice dei lavori ovvero un terzo, tra cui, per l’appunto, Banche, Assicurazioni ma anche imprese private o altre persone fisiche.
Gli Istituiti Bancari, almeno quelli più strutturati, nonché alcune primarie Compagnie di Assicurazione hanno già perfezionato le procedure dirette all’acquisizione dei crediti da ristrutturazione – tanto per quelli derivanti dagli interventi 110% che per quelli c.d. “ordinari” – che quindi possono essere, in pratica, “monetizzati” dal contribuente attraverso la cessione ed il pagamento, da parte del cessionario, del corrispettivo, dedotta eventualmente una quota a titolo di remunerazione.
L’Agenzia delle Entrate ha già individuato le procedure avviando le piattaforme da utilizzare per la cessione dei crediti suddetti. Recentemente ha poi prorogato il termine per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura al 31 marzo 2021 per le spese inerenti agli interventi effettuati nell’anno 2020.
A riguardo sottolineamo che, ai fini dell’individuazione dei crediti cedibili, occorre tenere conto che:
All’esito delle prime pratiche di cessione effettuate dallo Studio per conto di alcuni nostri clienti, abbiamo tuttavia riscontato che i tempi di risposta dell’Amministrazione Finanziaria, quantomeno al momento, non sono pari ai 5 giorni indicati nella circolare dell’8 agosto 2020, bensì possono anche estendersi ad alcune settimane ed occorre quindi tenerne conto.
Nel riportarvi alle nostre precedenti circolare n. 20/2020 e n. 29/2020, ci confermiamo a disposizione per ogni ulteriore informazioni anche in merito alle proposte dagli Istituti Bancari per la cessione, avendo gli stessi pressochè definito le condizioni applicate alla clientela, oltre che, per quanto concerne le agevolazioni Superbonus 110 percento, per l’eventuale rilascio del visto di conformità.
(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)