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Circolare di Studio n. 29/2020: “Bonus 110 percento”, sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali inerenti alle ristrutturazioni edilizie

Gentile Cliente,

in data 8 agosto 2020 è stato emesso l’atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità di attuazione delle norme contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” concernenti il c.d. “Bonus 110%” nonché lo sconto in fattura e la cessione dei crediti fiscali inerenti alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie.

Nonostante il periodo a dir poco “complesso” che ci troviamo ad affrontare, è comunque indubbio che, sul fronte dell’edilizia, si sia aperto un nuovo scenario ricco di possibilità tanto per gli addetti ai lavori, quanto per i possessori o detentori di immobili, siano essi persone fisiche, condomìni nonché, in parte ed a determinate condizioni, imprese o enti.

Occorre inoltre segnalare che le norme introdotte sul punto dal Decreto Rilancio hanno ampliato il novero dei soggetti in grado di beneficiare delle agevolazioni, esteso ora anche ai soggetti privi di reddito o il cui reddito non ha capienza tale da consentire di sfruttare le detrazioni, il cui credito fiscale, come noto, non può essere chiesto a rimborso all’erario. Tali soggetti ora possono infatti beneficiare di tali detrazioni attraverso la possibilità di cedere le medesime al fornitore – quale l’impresa esecutrice dei lavori – secondo la formula dello sconto in fattura, a terzi ovvero ad una Banca in conto finanziamento lavori.

Sul punto si segnala inoltre che la facoltà di cessione del credito fiscale nonché della possibilità di concordare con il fornitore lo sconto in fattura, è applicabile alla quasi totalità delle agevolazioni edilizie in vigore, incluse quelle che esulano dal c.d. “Bonus 110 percento”, purché le spese siano sostenute nel corso delle annualità 2020 o 2021.

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A fronte del panorama normativo introdotto, particolarmente articolato e che tuttora è oggetto di interventi interpretativi anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio Fanti Selleri, oltre a proporsi quale asseveratore dei crediti fiscali attraverso i suoi professionisti (ai fini dell’apposizione del visto di conformità obbligatorio ai sensi della citata normativa), ha avviato una collaborazione con alcuni tecnici del settore, tra cui termotecnici, progettisti e certificatori, nonché imprese edili, tra cui alcune aziende leader nella costruzione di fabbricati in bio-edilizia, in grado di offrire consulenza oltre che le loro prestazioni in caso di ristrutturazione. Lo Studio ha inoltre già avviato contatti con alcuni Istituti Bancari ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento con cessione del credito fiscale.

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Ciò premesso, riteniamo opportuno segnalare nuovamente, come peraltro avevamo già accennato nella nostre precedenti Circolari n. 20/2020 e n. 22/2020 (riferite tuttavia alle norme introdotte con la prima versione del D.L. Rilancio, in massima parte poi riproposte in sede di conversione in legge), che la decisione di affrontare un intervento di ristrutturazione beneficiando delle detrazioni fiscali oltre che delle altre possibilità introdotte dal “Decreto Rilancio” (tra cui sconto in fattura o cessione del credito) non può comunque prescindere da alcune importanti e necessarie valutazioni preliminari. Pertanto, per quanto attiene alle nostre specifiche competenze e l’assistenza proposta alla clientela, segnaliamo in particolare:

Per i Privati o gli Enti destinatari degli incentivi:

  • Verifica del proprio profilo reddituale;
  • Valutazione delle prospettive reddituali future e quindi della possibilità di fruire delle detrazioni anche negli anni a venire;
  • Valutazione costi e benefici della cessione dei crediti fiscali al fornitore/impresa quale sconto in fattura;
  • Valutazione costi e benefici della cessione dei crediti fiscali alla Banca in conto finanziamento lavori;
  • Esame dell’eventuale possibilità di cessione del credito a terzi soggetti diversi dai suddetti;
  • Stima della convenienza dello sconto/cessione del credito fiscale – e quindi della “monetizzazione” immediata – rispetto alla detrazione in proprio in dichiarazione;
  • Predisposizione di un business plan ai fini dell’ottenimento del finanziamento bancario con contestuale cessione del credito fiscale;
  • Consulenza ed assistenza legale in merito alla predisposizione dei contratti con le imprese ed i professionisti incaricati nel corso dei lavori.

Per le Imprese Appaltatrici, i Fornitori e /o i Professionisti dell’edilizia:

  • Verifica del proprio profilo reddituale e valutazione delle prospettive reddituali future ai fini della fruibilità delle detrazioni;
  • Valutazione costi e benefici relativi alla successiva cessione del credito fiscale acquisito dai clienti agli Istituti Bancari e/o a terzi soggetti;
  • Pianificazione dell’offerta alla propria clientela dello sconto in fattura.
  • Predisposizione di un business plan ai fini della cessione agli Istituti Bancari del credito acquisito dai clienti in conto finanziamento;
  • Consulenza ed assistenza, anche in favore della loro clientela, inerente alle problematiche legali e fiscali afferenti alle nuove detrazioni.

Per i Condomìni:

  • Valutazione delle problematiche connesse alla fruizione, da parte dei singoli condòmini, dei crediti fiscali ovvero dei benefici connessi alla cessione degli stessi all’impresa esecutrice dei lavori e/o agli Istituti di credito;
  • Predisposizione di un business plan ai fini della cessione agli Istituti Bancari del credito afferente i lavori svolti;
  • Consulenza ed assistenza, anche in favore dei singoli condòmini, inerente alle problematiche legali e fiscali afferenti le nuove detrazioni.

A riguardo lo Studio Fanti Selleri è a disposizione, unitamente ai professionisti ed alle imprese sopracitate, per offrirvi consulenza, supporto o per fissare un primo incontro informativo o conoscitivo.

(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)