Gentili Clienti,
nei giorni scorsi sono stati emessi i primi chiarimenti, da parte del Governo, in merito alle disposizioni introdotte con il DPCM del 26 aprile 2020, il quale costituisce il primo riferimento normativo relativo alla c.d. “Fase 2”.
Il provvedimento ha esteso il novero delle attività ammesse, con effetto dal 4 maggio 2020, oltre ad aver modificato le prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio.
Anche in questo caso, il DPCM rinvia agli elenchi allegati al provvedimento, che sostituiscono i precedenti e che riportano le attività che possono operare, per le quali quindi la sospensione viene espressamente esclusa, individuandole secondo i rispettivi codici ATECO.
In particolare evidenziamo che:
– Attività industriali e produttive: è stato operato un ampliamento significativo dei codici ATECO esclusi dalla sospensione.
– Attività di commercio al dettaglio: sostanzialmente viene confermato l’elenco già in vigore, con qualche ampliamento in favore del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
– Attività professionali: rimangono ammesse così come già disposto in precedenza.
Come previsto nei precedenti provvedimenti, l’elenco delle attività ammesse potrà essere oggetto di successive modifiche con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Per tutte le attività ammesse sarà richiesto il rispetto delle “idonee misure di sicurezza”. Dovranno essere inoltre osservato il rispetto delle regole contenute nel Protocollo stipulato tra Governo e parti sociali del 24/04/2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:
– Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
– Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il testo di tali Protocolli è allegato al DPCM 26 aprile 2020.
Segnaliamo che l’elenco allegato al DPCM deve ora considerarsi esaustivo, nel senso che non è più prevista la comunicazione al Prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
E’ stata comunque espressamente confermata la possibilità di proseguire le seguenti attività:
– Servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali ex L. 146/1990;
– Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
– Ogni attività “funzionale a fronteggiare l’emergenza sanitaria”.
E’ stata ugualmente confermata la possibilità di proseguire le attività sospese ove organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Per approfondimenti vi segnaliamo che il Governo ha recentemente pubblicato le seguenti FAQ.
(Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)