Gentili Clienti,
come avevamo anticipato nella nostra circolare n. 14/2020, il D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), oltre alla garanzia statale integrale inerente ai prestiti per le PMI ed i professionisti fino a 25.000 euro, ha introdotto ulteriori misure dirette ad agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese.
I finanziamenti di maggiore importo, oggetto di questa circolare informativa, dovevano nelle previsioni essere quelli oggetto di istruttoria più ampia o comunque allineata con le tempistiche usualmente impiegate dalle Banche per erogare il prestito.
Sul punto, sebbene sia nostra abitudine limitare il contenuto delle circolari informative ai dati normativi, ad integrazione della nostra precedente comunicazione ai clienti, riteniamo opportuno evidenziarvi che, nella prassi di queste ultime settimane, anche i finanziamenti limitati ai 25.000 euro, in larghissima parte, stanno riscontrando tempistiche difformi da quelle previste all’atto della pubblicazione del “Decreto Liquidità”.
Gli Istituti Bancari hanno difatti ritenuto di non poter comunque prescindere sia dall’espletamento di una breve istruttoria che dall’esame del merito creditizio del cliente, nonostante l’integrale garanzia da parte dello Stato, riservandosi di concedere il prestito solo alla clientela ritenuta solvibile ovvero corrispondente ai criteri individuati dalle singole Banche.
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Effettuata questa doverosa premessa, quanto ai prestiti di valore di importo superiore a 25.000 euro, il D.L. 23/2020 ha istituto una speciale garanzia, che sarà rilasciata da SACE S.p.A., in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma richiesti dalle imprese e professionisti.
Diversamente dalla previsione di cui all’art. 13, lett. m) del D.L. 23/2020, inerenti i prestiti integralmente garantiti fino ad un massimo di 25.000 euro, SACE S.p.A. interverrà rilasciando entro il 31.12.2020 un garanzia per i finanziamenti di maggior importo, seppure non garantendoli nella loro interezza.
I presupposti e le condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A. sono le seguenti:
a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) l’impresa beneficiaria:
– al 31.12.2019, non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
– alla data del 29.02.2020 non doveva risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
c) Importo massimo del finanziamento garantito: l’ammontare del prestito assistito da garanzia non potrà in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25% del fatturato annuo dell’impresa inerente al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si dovrà fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
d) Limite della garanzia: la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, coprirà:
1) il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3) il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono predeterminate nella seguente misura:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9.04.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa;
i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data del 9.04.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della percentuale di garanzia, avuto riguardo per la verifica delle suddette condizioni, occorre verificare se l’impresa appartiene o meno ad un gruppo societario, in quanto, in tal caso, occorrerà cumulare i relativi valori secondo le disposizioni individuate dal D.L. 23/2020 al quale rinviamo.
Modalità di rilascio della garanzia – procedura semplificata
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data del 9.04.2020 se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica una procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.:
a) l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
Per le imprese richiedenti che abbiano invece dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’Economia, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle aree ed ai profili individuati nel Decreto.
Restando a disposizione per ogni chiarimento ovvero per assistervi nelle pratiche dirette all’ottenimento di tali finanziamenti nonché per la predisposizione della documentazione necessaria, porgiamo cordiali saluti.
(Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)