PROROGA (PARZIALE) DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA CESSIONE DEI CARBURANTI
Con il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018 è stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di benzina e gasolio, solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
La proroga non ha infatti effetto per tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione (compagnie petrolifere, grossisti, intermediari, etc.), che quindi dal 1° luglio 2018 sono tenuti all’emissione della fattura elettronica.
Ciò significa che, nella gestione del ciclo passivo (fatture ricevute), gli stessi gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante e i consumatori titolari di contratti di “netting” (carte carburanti), riceveranno dai loro fornitori le fatture in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2018.
Detti soggetti dovranno quindi essere in grado di ricevere e gestire le fatture elettroniche.
La scheda carburanti potrà quindi essere utilizzata fino alla fine dell’anno senza necessità di chiedere ed ottenere dal gestore della stazione di servizio la fattura, tantomeno elettronica.
Occorre tuttavia prestare attenzione che il provvedimento di proroga, sebbene abbia fatto salvo l’utilizzo della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018, non ha inciso sull’obbligo di pagare i corrispettivi con mezzi tracciabili, che quindi è entrato in vigore dal 1° luglio 2018.
Non sono quindi ammessi pagamenti diversi, i contanti in particolare, a pena dell’indeducibilità ed indetraibilità del relativo costo.
A ben vedere detto obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ha di fatto reso pressoché superfluo l’utilizzo della scheda carburante in quanto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, come integrato dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011, sono infatti esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
In ogni caso, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e in costanza di questo periodo transitorio e “di incertezza” verso il 1° gennaio 2019, quando la fatturazione elettronica diverrà una realtà per tutti ed avrà un impatto di non poco conto, raccomandiamo comunque l’utilizzo della scheda carburante nonché la conservazione delle ricevute rilasciate all’atto del pagamento elettronico (bancomat/carta di credito/prepagata o altro), che consigliamo di allegare alla scheda carburante stessa in modo di poter comprovare al meglio, in caso di verifica, il rispetto delle sopracitate disposizioni.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)