Circolare di Studio n. 08/2018: dal 1° luglio 2018 obbligo di pagamento degli stipendi con mezzi tracciabili
17 Aprile 2018
Circolare di Studio n. 10/2018: proroga fatturazione elettronica nella cessione dei carburanti
5 Luglio 2018

Circolare di Studio n. 09/2018: incentivo strutturale all’occupazione giovanile

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In relazione alle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 l’INPS ha recentemente pubblicato la Circolare n. 40/2018, con la quale ha fornito le istruzioni operative e i necessari approfondimenti per la corretta fruizione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”, cioè:
• i datori di lavoro “imprenditori”, tra i quali rientrano anche gli enti pubblici economici, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali ed ecclesiastici;
• i datori di lavoro agricoli;
• i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
L’incentivo non trova applicazione:
• per tutti gli enti della pubblica amministrazione;
• per i datori di lavoro domestico.

SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO
Premesso che le assunzioni devono decorrere dal 1° gennaio 2018, i lavoratori, per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell’incentivo, devono rispettare due requisiti:
• non aver compiuto 35 anni all’atto dell’assunzione (30 anni, a partire dal 2019);
• non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro (ad esclusione dei contratti di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato e i contratti di lavoro intermittente o di lavoro domestico).

I lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato che prevede la fruizione dell’incentivo, licenziati o dimessisi prima del termine della fruizione dell’incentivo stessi, qualora siano assunti da un altro datore di lavoro, danno diritto a quest’ultimo di fruire dell’esonero per il periodo residuo, indipendentemente dall’età del lavoratore all’atto della nuova assunzione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’incentivo è applicabile in tre distinte casistiche:
• assunzione effettuata dal 1° gennaio 2018, mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un lavoratore con la qualifica di operaio, impiegato o quadro;
• trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando che il lavoratore non deve aver compiuto il 30° anno di età al momento della trasformazione (35° anno di età, per il 2018);
• prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto.
L’esonero non è applicabile nel caso di assunzione:
• con contratto di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro intermittente o con contratto di prestazione occasionale (o “Libretto Famiglia”);
• di lavoratori con qualifica di “dirigente”.

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’incentivo strutturale per l’assunzione stabile di giovani si sostanzia
• nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro;
• nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
• per un periodo pari a:
– 36 mesi, nella generalità dei casi, decorrenti dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
– 12 mesi, nel caso di conferma in servizio del lavoratore assunto con contatto di apprendistato, decorrenti dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato (un anno).
Il limite mensile è pari a 250,00 euro (3.000 / 12). Pertanto, con riferimento al singolo mese, il datore di lavoro non potrà fruire di un esonero superiore a 250,00 euro.

REVOCA DELL’INCENTIVO
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
• del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero
• di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero,
• entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita del beneficio e il recupero di quanto già fruito.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)