Al noto “Sismabonus”, in favore dei soggetti che ristrutturano il proprio immobile, si affianca, già da diversi anni, il c.d. “Sismabonus acquisti”.
Tale contribuzione, in breve, è posta a beneficio di coloro che acquistano case antisismiche realizzate in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, purché derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di un intero edificio, operato da imprese costruttrici ed anche con cambio di volumetria , come meglio precisato dall’art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63 del 2016 [1].
L’agevolazione, nella sua formulazione “ordinaria”, era pari al il 75% delle spese di acquisto dell’immobile, fino ad un massimo di 96.000 euro, nel caso di passaggio ad una classe di rischio sismico superiore, ovvero dell’85%, sempre fino ad un massimo di 96.000 euro, nel caso di passaggio a due classi di rischio sismico.
Con la Risposta n. 325 del 09-09-2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, riportandosi a quanto già indicato nella Circolare n. 24/E del 2020, che il c.d. Superbonus 110%, istituito dal Decreto Rilancio, si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. Case antisismiche, già agevolate ai sensi del sopracitato art. 16 del D.L. 63/2016.
In pratica, ove sussistano le condizioni e siano rispettate le prescrizioni per la fruizione del Superbonus, così come dedotte del Decreto Rilancio e nei provvedimenti attuativi ad esso collegati, l’acquirente potrà quindi fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella maggior misura del 110 percento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Sul lato sostanziale, quindi, Il “Sismabonus acquisti”, per effetto delle norme del Decreto Rilancio, consentirà all’acquirente di accedere ad una detrazione fiscale fino a 105.600 euro.
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, l’acquirente potrà oltretutto optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura);
– per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.
(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)
[1] «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.».