Gentile Cliente,
in data 8 agosto 2020 è stato emesso l’atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità di attuazione delle norme contenute nel c.d. “Decreto Rilancio” concernenti il c.d. “Bonus 110%” nonché lo sconto in fattura e la cessione dei crediti fiscali inerenti alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie.
Nonostante il periodo a dir poco “complesso” che ci troviamo ad affrontare, è comunque indubbio che, sul fronte dell’edilizia, si sia aperto un nuovo scenario ricco di possibilità tanto per gli addetti ai lavori, quanto per i possessori o detentori di immobili, siano essi persone fisiche, condomìni nonché, in parte ed a determinate condizioni, imprese o enti.
Occorre inoltre segnalare che le norme introdotte sul punto dal Decreto Rilancio hanno ampliato il novero dei soggetti in grado di beneficiare delle agevolazioni, esteso ora anche ai soggetti privi di reddito o il cui reddito non ha capienza tale da consentire di sfruttare le detrazioni, il cui credito fiscale, come noto, non può essere chiesto a rimborso all’erario. Tali soggetti ora possono infatti beneficiare di tali detrazioni attraverso la possibilità di cedere le medesime al fornitore – quale l’impresa esecutrice dei lavori – secondo la formula dello sconto in fattura, a terzi ovvero ad una Banca in conto finanziamento lavori.
Sul punto si segnala inoltre che la facoltà di cessione del credito fiscale nonché della possibilità di concordare con il fornitore lo sconto in fattura, è applicabile alla quasi totalità delle agevolazioni edilizie in vigore, incluse quelle che esulano dal c.d. “Bonus 110 percento”, purché le spese siano sostenute nel corso delle annualità 2020 o 2021.
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A fronte del panorama normativo introdotto, particolarmente articolato e che tuttora è oggetto di interventi interpretativi anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio Fanti Selleri, oltre a proporsi quale asseveratore dei crediti fiscali attraverso i suoi professionisti (ai fini dell’apposizione del visto di conformità obbligatorio ai sensi della citata normativa), ha avviato una collaborazione con alcuni tecnici del settore, tra cui termotecnici, progettisti e certificatori, nonché imprese edili, tra cui alcune aziende leader nella costruzione di fabbricati in bio-edilizia, in grado di offrire consulenza oltre che le loro prestazioni in caso di ristrutturazione. Lo Studio ha inoltre già avviato contatti con alcuni Istituti Bancari ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento con cessione del credito fiscale.
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Ciò premesso, riteniamo opportuno segnalare nuovamente, come peraltro avevamo già accennato nella nostre precedenti Circolari n. 20/2020 e n. 22/2020 (riferite tuttavia alle norme introdotte con la prima versione del D.L. Rilancio, in massima parte poi riproposte in sede di conversione in legge), che la decisione di affrontare un intervento di ristrutturazione beneficiando delle detrazioni fiscali oltre che delle altre possibilità introdotte dal “Decreto Rilancio” (tra cui sconto in fattura o cessione del credito) non può comunque prescindere da alcune importanti e necessarie valutazioni preliminari. Pertanto, per quanto attiene alle nostre specifiche competenze e l’assistenza proposta alla clientela, segnaliamo in particolare:
Per i Privati o gli Enti destinatari degli incentivi:
Per le Imprese Appaltatrici, i Fornitori e /o i Professionisti dell’edilizia:
Per i Condomìni:
A riguardo lo Studio Fanti Selleri è a disposizione, unitamente ai professionisti ed alle imprese sopracitate, per offrirvi consulenza, supporto o per fissare un primo incontro informativo o conoscitivo.
(A cura dell’Avv. Giulio Fanti – Il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)